E-Invoicing
L’adozione di tecnologie appropriate rappresenta un elemento essenziale per garantire l’efficace gestione e il successo delle attività in outsourcing.
L’Italia ha introdotto l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019, con alcune fattispecie già operative in precedenza, quali ad esempio le operazioni business-to-government (B2G) a partire dal 31 marzo 2015 (D.M. n. 55/2013).
Ad oggi, la fatturazione elettronica si applica all’emissione, trasmissione e ricezione delle fatture (incluse quelle relative ad acconti) emesse da soggetti passivi stabiliti in Italia. I soggetti non residenti, ancorché identificati ai fini IVA in Italia, non sono obbligati ad emettere fatture elettroniche tramite il SdI, ferma restando la facoltà di adottarle su base volontaria.
Gli obblighi di e-invoicing sono stati altresì estesi alle fatture emesse da soggetti passivi non stabiliti in Italia, nel qual caso il soggetto passivo stabilito in Italia che riceve il documento deve procedere mediante autofattura.
Le fatture per prestazioni sanitarie sono escluse dall’ambito di applicazione della fatturazione elettronica per motivi di privacy. Le operazioni al dettaglio B2C non comportano l’obbligo di emissione della fattura, salvo specifica richiesta del cliente; in ogni caso devono essere documentate mediante documento commerciale (ricevuta elettronica) emesso tramite registratore telematico, con trasmissione dei dati in forma aggregata.
La Direttiva 2014/55/UE, recepita nell’ordinamento nazionale, costituisce il primo intervento normativo europeo in materia di fatturazione elettronica, limitatamente alle operazioni B2G.
L’Italia ha richiesto ed ottenuto una deroga ai sensi dell’articolo 395 della Direttiva IVA 2006/112/CE. Tale deroga ha consentito l’adozione di misure speciali finalizzate al contrasto dell’evasione e delle frodi fiscali, legittimando l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica B2B e B2C tramite il Sistema di Interscambio (SdI) a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le specifiche tecniche sono state definite con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 (successivamente sostituito dal Provvedimento n. 433608/2022).
Le fatture devono essere trasmesse attraverso il sistema centralizzato di interscambio (SdI – Sistema di Interscambio), che gestisce l’intero flusso di trasmissione delle fatture elettroniche. Il SdI è gestito dall’Agenzia delle Entrate, con il supporto tecnico di Sogei.
È considerata “elettronica” la fattura predisposta, trasmessa e ricevuta in formato XML (eXtensible Markup Language). Il formato FatturaPA XML adottato in Italia è conforme allo standard europeo EN 16931.
Una fattura trasmessa tramite SdI si considera emessa solo se non viene scartata dal sistema, il quale certifica la data di trasmissione e quindi la data di emissione.
Ai sensi delle regole generali in materia di fatturazione, le fatture devono essere emesse entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione oppure, nel caso di fatturazione differita, entro il giorno 15 del mese successivo.
E' importante per le imprese confrontarsi con i propri consulenti per garantire la conformità normativa, anche in considerazione delle possibili differenze tra ordinamenti. In presenza di operatività internazionale, è consigliabile il coordinamento con consulenti esteri.
Sia il soggetto emittente sia il destinatario sono tenuti a conservare le fatture elettroniche nel rispetto dei requisiti di legge, garantendone autenticità, integrità e leggibilità per l’intero periodo di conservazione.
La conservazione a norma è un processo disciplinato dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), che assicura nel tempo la leggibilità dei documenti e la possibilità di recuperare in qualsiasi momento la fattura originale (nonché ogni altro documento elettronico oggetto di conservazione).
Nel medio-lungo periodo, il modello italiano verrà allineato al quadro ViDA, in particolare con riferimento alle operazioni intra-UE a partire dal 2030.
La fatturazione elettronica consente un sistema di reporting in tempo reale per tutte le tipologie di operazioni (B2B, B2C, B2G e transfrontaliere), con trasmissione dei dati in modalità quasi immediata all’Agenzia delle Entrate. Non sono previsti obblighi specifici di e-reporting ulteriori rispetto a tale sistema.
La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che avviene esclusivamente in formato elettronico. In Italia, una fattura è considerata elettronica solo se è predisposta in formato XML (FatturaPA), trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e ricevuta dal destinatario attraverso lo stesso sistema. Le fatture create in PDF o altri formati non sono considerate fatture elettroniche ai fini fiscali.
La fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia che effettuano operazioni B2B, B2C e B2G. Sono esclusi dall’obbligo, ad esempio, i soggetti non residenti (anche se identificati ai fini IVA in Italia) e le prestazioni sanitarie per motivi di privacy. Inoltre, nelle operazioni al dettaglio B2C, la fattura è emessa solo su richiesta del cliente, mentre è sempre obbligatorio il documento commerciale elettronico.
Il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, è la piattaforma che riceve, controlla e inoltra le fatture elettroniche in formato XML. Una fattura è considerata emessa solo se viene accettata dal SdI; in caso di errori, il sistema la scarta. Il SdI certifica anche la data di trasmissione, che coincide con la data di emissione della fattura.
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