Bozza di chiarimento sull'OIC 34: la contabilizzazione dei ricavi da buoni pasto

Il 10 dicembre l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato una bozza di risposta ad una richiesta di chiarimento sulla contabilizzazione dei ricavi da cessione di buoni pasto. In particolare, il documento analizza i criteri per determinare se una società agisce per conto proprio o per conto di terzi, secondo quanto previsto dai paragrafi A.5 - A.7 dell’OIC 34.

L’OIC 34, al paragrafo A.6, prevede che una società agisce per conto proprio se:

  • è responsabile della fornitura di beni o servizi al cliente;
  • assume il rischio di magazzino, inteso come il rischio che i beni rimangano invenduti e quindi perdano di valore; e
  • può stabilire discrezionalmente il prezzo del bene o del servizio.

Nella fattispecie in esame, la società emittente non soddisfa i criteri sopra esposti, poiché la responsabilità per la fornitura del pasto spetta all’esercente, la società emittente non ha rischio di magazzino, ed il prezzo del pasto è stabilito dall’esercente.

L’OIC ricorda nella bozza di risposta che il chiarimento in questione è fornito nel contesto di prima applicazione dell’OIC 34, pertanto eventuali effetti sono contabilizzati come cambiamenti di principi contabili come previsto dai paragrafi 44 e 45 dell’OIC 34.

L’OIC invita gli interessati ad inviare commenti sulla bozza entro il 10 gennaio 2025.

Leggi la “Bozza di risposta al quesito sull’OIC 34 Ricavi contabilizzazione dei ricavi da cessione di buoni pasto” nel documento di seguito.

Document

Bozza di risposta al quesito sull'OIC 34

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