Start-Up innovative: pubblicati in Gazzetta i nuovi requisiti per incubatori e acceleratori

Con il decreto ministeriale del 20 dicembre 2024 emanato dal MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2025 – sono stati rivisti i criteri necessari per classificare un’impresa come incubatore o acceleratore di start-up innovative.

Definizione di incubatori certificati

Secondo l’art. 1, comma 1, del decreto, possono essere riconosciuti come incubatori certificati di start-up innovative le società di capitali, incluse quelle cooperative, di diritto italiano (o società europee, purché rispettino specifici requisiti). Tali entità devono offrire servizi, anche non in modo esclusivo, finalizzati a favorire la creazione e la crescita di start-up innovative, rispettando i requisiti previsti dal comma 5 dell’art. 25 del d.l. n. 179/2012 e successive modifiche.

Il comma 2 dell’art. 1 definisce come acceleratori di start-up innovative quegli incubatori che si dedicano esclusivamente ad attività di supporto e accelerazione per start-up innovative, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 25, comma 8, ultimo periodo, del d.l. n. 179/2012.

Il comma 3 precisa che, per le società di capitali menzionate nei commi 1 e 2, il requisito di un’adeguata e comprovata esperienza nel sostegno alle start-up innovative (come indicato dalla lettera e) del comma 5 dell’art. 25 del d.l. n. 179/2012) può essere dimostrato anche attraverso l’esperienza maturata dai singoli rami d’azienda, dai soci, dagli amministratori della società, nonché da collaboratori o professionisti che operino in modo continuativo, equivalenti a tempo pieno (FTE), dedicati specificamente al supporto e alla consulenza per start-up innovative, e in possesso di competenze ed esperienze specializzate.

Abrogazione e aggiornamenti

In aggiunta, il decreto abroga il precedente provvedimento del 21 febbraio 2013, che stabiliva i valori minimi di riferimento, e introduce nuove tabelle aggiornateper definire gli indicatori da utilizzare nell’autocertificazione.

Tali modifiche potrebbero influenzare in modo rilevante l’ecosistema delle start-up: l’aggiornamento dei parametri e la chiara distinzione tra le attività di incubazione e accelerazione rappresentano un approccio più preciso e strutturato per sostenere le imprese nelle fasi di crescita e sviluppo.

Tale provvedimento, giova ricordare, si colloca nel contesto di una vivace stagione di interventi nel settore.

Nuove modifiche introdotte dalla Legge n. 193 del 2024

La Legge n. 193 del 16 dicembre 2024 aveva di recente introdotto modifiche significative per le start-up innovative e gli incubatori certificati, con l'obiettivo di rafforzare il sostegno alle imprese innovative. Tra le quali:

1. Definizione di start-up innovative: devono essere Micro, Piccole e Medie Imprese che non svolgono prevalentemente attività di agenzia o consulenza.

2. Estensione della permanenza nel registro: la durata massima di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese è estesa da 3 a 5 anni, a condizione che venga rispettato almeno uno dei seguenti requisiti:

(a) Incremento dei ricavi o dell’occupazione superiore al 50% dal secondo al terzo anno.

(b) Spese in ricerca e sviluppo pari al 25% del valore della produzione totale (i.e. in aumento rispetto al precedente 15%).

(c) Stipula di contratti di sperimentazione con una pubblica amministrazione o una grande impresa.

(d) Costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, ottenuta tramite finanziamenti, aumento di capitale, o equity crowdfunding, con un incremento al 20% delle spese in R&S.

(e) Ottenimento di almeno un brevetto.

Tempi di adeguamento per le start-up già iscritte

Le start-up già iscritte al registro alla data di entrata in vigore della legge possono permanere oltre il terzo anno, a patto che raggiungano i nuovi requisiti entro:

- 12 mesi dalla scadenza del terzo anno, se iscritte da oltre 18 mesi.

- 6 mesi dalla scadenza, se iscritte da meno di 18 mesi.

Le imprese che non soddisfano più i requisiti di start-up innovative potranno iscriversi alla sezione speciale delle PMI Innovative, se ne ricorrono le condizioni.

In definitiva, la legge mira a favorire la crescita e l'innovazione, offrendo maggiore flessibilità e opportunità di sviluppo per le start-up.

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