L'art. 38-bis che regolamenta le modalità di esecuzione dei rimborsi IVA per i soggetti passivi è stato modificato e riscritto per contestare all'Italia tempistiche e condizioni. Ciò nonostante, permangono criticità nell'applicazione della norma.
Premessa
L'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, che regolamenta le modalità di esecuzione dei rimborsi IVA per i soggetti passivi, nella sua ultima formulazione, in vigore a partire dal 3 dicembre 2016, è stato modificato e riscritto, anche in vista della chiusura della procedura d'infrazione n.2013/4080 aperta dalla Commissione UE, per contestare all'Italia le tempistiche e le condizioni, troppo severe e complesse, in ordine all'esenzione dell'obbligo di prestare garanzie al fine di ottenere il rimborso dell'eccedenza detraibile IVA.
Ciò nonostante, permangono criticità nell'applicazione della norma laddove un'interpretazione restrittiva delle condizioni richieste per ottenere il rimborso dell'eccedenza IVA detraibile, così come dettate dall'art. 38-bis, confliggerebbe con il tenore letterale della legge, pregiudicando, in particolare, il diritto al rimborso dei soggetti non residenti identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato.