Scissione mediante scorporo: evoluzione normativa e profili operativi
Di seguito verranno analizzate le principali caratteristiche della disciplina civilistica e fiscale, alla luce delle più recenti modifiche normative, evidenziandone le peculiarità rispetto alla scissione e al conferimento d’azienda.
Il D.lgs. 2 marzo 2023 n.19 ha introdotto nel nostro ordinamento la scissione mediante scorporo, recependo la Direttiva (UE) n. 2121/2019 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, con l’inserimento dell’art. 2506.1 del Codice civile. La disciplina è stata successivamente aggiornata dal D.lgs. n. 88/2025, che ne ha chiarito diversi aspetti applicativi.
Analizziamo di seguito le principali caratteristiche della disciplina civilistica e fiscale della scissione mediante scorporo, alla luce delle più recenti modifiche normative, evidenziando differenze e vantaggi rispetto alla scissione tradizionale e al conferimento d’azienda.
Cos’è la scissione mediante scorporo: definizione e caratteristiche
La scissione mediante scorporo è una particolare forma di scissione disciplinata dall’art. 2506.1 c.c., attraverso cui una società scissa assegna l’intero suo patrimonio o una parte di esso a una o più società preesistenti o di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote. La partecipazione a tale scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
Dal punto di vista operativo, tale strumento presenta rilevanti potenzialità nell’ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale:
- consente il trasferimento di attività e passività verso entità giuridiche distinte senza incidere sulla titolarità delle partecipazioni in capo ai soci.
- consente la creazione di assetti di holding o sub-holding, nei casi in cui la società scissa trasferisca l’intero patrimonio e prosegua la propria attività come holding con la detenzione delle varie partecipazioni.
- potrebbe essere utile come strumento di prevenzione/risanamento delle imprese in crisi ai sensi dei principi generali di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019 n.14.
Scissione mediante scorporo vs scissione tradizionale: le principali differenze
La principale innovazione riguarda l’assegnazione delle partecipazioni:
- nella scissione tradizionale → ai soci;
- nella scissione mediante scorporo → alla società stessa.
Elementi distintivi
In linea con quanto previsto per le operazioni di scissione, l’oggetto dello scorporo può riguardare non solo aziende o rami d’azienda, ma anche singoli elementi dell’attivo e del passivo.
La disciplina è stata inserita nel capo dedicato alle scissioni (Sezione III, Capo X, Titolo V, Libro V del Codice civile), con la conseguenza che, salvo specifiche deroghe, trovano applicazione le disposizioni generali in materia di scissione.
Tuttavia, rimane necessario predisporre un progetto di scissione da parte dell’organo amministrativo, contenente una puntuale individuazione degli elementi patrimoniali e dei rapporti giuridici oggetto di trasferimento.
Semplificazioni procedurali
Inoltre, in considerazione del fatto che le partecipazioni della beneficiaria sono attribuite alla società scissa e non ai soci, il progetto di scissione non deve contenere gli elementi incompatibili con tale modalità di assegnazione, tra cui:
- Il rapporto di cambio delle azioni e l’eventuale conguaglio in danaro (art. 2501-ter, comma 1 n.3 c.c.);
- Le modalità di assegnazione delle azioni o quote della società beneficiaria della scissione (art. 2501-ter comma 1 n.4 c.c.);
- La data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili (art. 2501-ter, comma 1 n.5 c.c.);
- Il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni.
Coerentemente, non risultano applicabili
- la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio (art. 2501-sexies c.c.);
- la redazione della situazione patrimoniale della società da scorporare (art. 2501-quater c.c.)
Tempistiche
Permangono, tuttavia, le principali fasi procedurali tipiche della scissione, che determinano una tempistica complessiva non trascurabile. In particolare:
- deve intercorrere un termine di almeno 30 giorni tra il deposito del progetto presso il registro delle imprese e la deliberazione assembleare (salvo rinuncia unanime dei soci);
- il termine di 60 giorni per l’opposizione dei creditori prima della stipula dell’atto di scissione.
Sebbene, in via generale, la scissione mediante scorporo non richieda la determinazione di un rapporto di cambio, tale elemento può rendersi necessario in specifiche fattispecie. Ciò avviene, in particolare, quando l’operazione è effettuata a favore di società preesistenti con assetti partecipativi differenti rispetto a quelli della società scissa, oppure quando più società partecipano al trasferimento di patrimoni in una beneficiaria di nuova costituzione, con compagini sociali non omogenee.
Interventi correttivi e chiarimenti del D.Lgs. 88/2025
Dall’8 luglio 2025 è entrato in vigore il D.Lgs 88/2025, recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 19/2023, volto a chiarire diversi profili interpretativi emersi nella prima fase applicativa della disciplina.
In particolare, il legislatore è intervenuto sull’art. 2506.1 c.c., precisando al primo comma che, nell’ambito della scissione mediante scorporo, la società assegna l’intero patrimonio o parte di esso a una o più società beneficiarie, preesistenti o di nuova costituzione, ricevendo in contropartita le relative partecipazioni.
1. Scorporo anche verso società preesistenti
In primo luogo, è stata espressamente riconosciuta la possibilità di effettuare operazioni di scissione mediante scorporo anche a favore di società già esistenti, superando le incertezze interpretative inizialmente emerse.
2. Trasferimento dell’intero patrimonio
In secondo luogo, è stata chiarita la possibilità per la società scissa di trasferire anche l’intero patrimonio, con la conseguente possibilità di proseguire l’attività in qualità di holding, mediante la detenzione delle partecipazioni nelle società beneficiarie.
3. Esclusione del diritto di recesso
Infine, mediante la riformulazione del sesto comma dell’art. 2506-ter c.c., è stato espressamente escluso il diritto di recesso in capo ai soci della società scissa. Tale previsione trova giustificazione nella natura neutrale dell’operazione, che non incide sulla posizione partecipativa dei soci, ma determina unicamente una modifica nella composizione del patrimonio sociale.
Scissione mediante scorporo vs conferimento
La scissione mediante scorporo si configura come un’operazione che, sotto il profilo funzionale, presenta significative analogie con il conferimento in natura, pur differenziandosi per natura giuridica e struttura procedurale.
| Aspetto | Scissione mediante scorporo | Conferimento |
|---|---|---|
| Natura | Successoria | Realizzativa |
| Procedura | Più complessa | Più snella |
| Organi coinvolti | Assemblea + amministratori | Solo amministratori |
| Perizia | Non richiesta | Generalmente obbligatoria |
| Creditori | Possono opporsi | Nessuna opposizione |
| Oggetto | Attivo + passivo | Solo attivo |
In particolare, il conferimento costituisce un’operazione a carattere realizzativo, mentre la scissione si qualifica come fenomeno successorio. Nonostante tale distinzione, entrambe le operazioni determinano, a fronte del trasferimento degli elementi patrimoniali alla società beneficiaria, l’attribuzione di una partecipazione in capo al soggetto trasferente, senza determinare un effettivo impoverimento patrimoniale.
Sotto il profilo procedurale, il conferimento si caratterizza per un iter più snello, sia in fase di progettazione sia in fase esecutiva, con conseguente riduzione delle tempistiche complessive rispetto alla scissione mediante scorporo. Nel conferimento, infatti, l’operazione è rimessa principalmente all’organo amministrativo della società conferente, mentre nella scissione è richiesto anche l’intervento dell’assemblea dei soci.
Tuttavia, è importante sottolineare che il conferimento richiede, salvo i casi di semplificazione previsti dall’art. 2343-ter c.c., la redazione di una perizia di stima dei beni o crediti oggetto di apporto, redatta da un esperto indipendente ai sensi degli artt. 2343 e 2465 c.c. Ulteriore elemento distintivo riguarda la tutela dei creditori sociali. In considerazione della natura gestoria del conferimento, non è prevista la possibilità di opposizione da parte dei creditori, diversamente da quanto avviene nella scissione, qualificabile come operazione di modifica dell’assetto organizzativo e patrimoniale della società. Un’ulteriore rilevante differenza attiene all’oggetto delle operazioni: mentre nel conferimento possono essere trasferiti esclusivamente elementi dell’attivo, la scissione consente l’assegnazione sia di elementi dell’attivo che del passivo, ampliando le possibilità di riorganizzazione societaria.
Infine, sotto il profilo fiscale, la scissione mediante scorporo può presentare, in determinate circostanze, profili di maggiore convenienza rispetto al conferimento disciplinato dall’art. 9 del TUIR, in particolare quando l’operazione ha ad oggetto singoli beni e beneficia del regime di neutralità previsto dall’art. 173 TUIR.
Vantaggi fiscali
Alla scissione mediante scorporo si applica il principio di neutralità fiscale, con la conseguenza che l’operazione non comporta né il realizzo né la distribuzione di plusvalenze o minusvalenze relative ai beni della società scissa, comprese le rimanenze e il valore dell’avviamento.
La disciplina fiscale della scissione mediante scorporo è stata introdotta dal D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, successivamente modificato dal D.Lgs. 192/2025 entrato in vigore il 20 dicembre 2025.
Si specifica ulteriormente che le disposizioni in esame si applicano alle scissioni effettuate a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2024, estendendone gli effetti anche ai periodi precedenti, purché le relative dichiarazioni siano state redatte in conformità alle stesse.
Scissione mediante scorporo a favore di beneficiaria di nuova costituzione
La scissione mediante scorporo a favore di beneficiaria di nuova costituzione è disciplinata dal comma 15-ter dell’art. 173 del TUIR che prevede l’inapplicabilità dei commi 3, 7, 9 e 10 dell’art. 173. A tal riguardo:
- Il comma 3 non trova applicazione, poiché, nell’ambito della scissione mediante scorporo, le partecipazioni della società beneficiaria vengono assegnate direttamente alla società scissa, e non ai relativi soci;
- Il comma 7 non risulta applicabile, in quanto la retrodatazione degli effetti fiscali presuppone l’estinzione della società scissa, circostanza che non ricorre nella scissione mediante scorporo;
- Il comma 9 non risulta applicabile, poiché, non estinguendosi la società scissa, le riserve in sospensione d’imposta restano in capo alla stessa senza trasferirsi alle beneficiarie;
- Il comma 10 non risulta applicabile solo nel caso di beneficiaria neocostituita, in quanto le limitazioni al riporto delle perdite e degli altri attributi fiscali presuppongono l’esistenza di una società beneficiaria già operativa.
Scissione mediante scorporo a favore di beneficiaria preesistente
La scissione mediante scorporo a favore di beneficiaria preesistente è disciplinata dal comma 15-ter.1 dell’art. 173 del TUIR che prevede l’inapplicabilità dei commi 3, 7 e 9 dell’art. 173. A tal riguardo:
- Il comma 3 non trova applicazione, poiché, nell’ambito della scissione mediante scorporo, le partecipazioni della società beneficiaria vengono assegnate direttamente alla società scissa, e non ai relativi soci;
- Il comma 7 non risulta applicabile, in quanto la retrodatazione degli effetti fiscali presuppone l’estinzione della società scissa, circostanza che non ricorre nella scissione mediante scorporo;
- Il comma 9 non risulta applicabile, poiché, non estinguendosi la società scissa, le riserve in sospensione d’imposta restano in capo alla stessa senza trasferirsi alle beneficiarie.
Risulta di particolare interesse il secondo periodo inserito nel comma 15-ter.1, che disciplina lo scorporo avente a oggetto beni, attività o passività che non costituiscono aziende né partecipazioni prive dei requisiti di cui all’art. 87, co. 1, lett. c) e d).
In tale ambito, la norma prevede che le partecipazioni ricevute dalla società scissa possano beneficiare della participation exemption a condizione che rispettino i seguenti requisiti:
- possesso della partecipazione sussista almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al successivo realizzo;
- residenza fiscale della società partecipata in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata (art. 87 co.1 lett. c);
- esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale (art. 87 co.1 lett. d).
In particolare, mentre nel caso di scorporo a favore di una società beneficiaria di nuova costituzione continua ad applicarsi il requisito ordinario di possesso minimo di dodici mesi previsto dall’art. 87, co. 1, lett. a), nel caso di beneficiaria preesistente è richiesto un periodo di possesso più lungo, pari a tre periodi d’imposta precedenti al realizzo, ai sensi del citato comma 15-ter.1.
La disposizione è volta a evitare l’immediata applicazione della PEX dopo lo scorporo di singoli beni e assicura un trattamento uniforme richiedendo anche per le beneficiarie preesistenti un adeguato periodo di possesso.
Società scissa residente in UE
Il comma 15-ter.2 disciplina il caso in cui la società scissa sia residente in UE (o SEE con adeguato scambio di informazioni) e lo scorporo riguardi una stabile organizzazione italiana, o un suo ramo, assegnata a una società residente. La norma distingue in base alla destinazione delle partecipazioni ricevute: se restano nella stabile organizzazione, si applicano i commi 15-ter o 15-ter.1, adattati alla stessa; se invece non vi restano, trova applicazione il regime ordinario della scissione (commi 1–15-bis), con alcune esclusioni e rinvii.
In ogni caso, il valore fiscale delle partecipazioni è determinato sulla base del valore netto fiscale del patrimonio trasferito pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e quello delle passività oggetto di scorporo.
Aspetti contabili generali
Analogamente alle altre operazioni di scissione, anche la scissione mediante scorporo si realizza in regime di continuità dei valori contabili, in applicazione del principio di cui all’art. 2504-bis, comma 4, c.c.
Effetti principali
In tale contesto, l’operazione determina una mera sostituzione di elementi patrimoniali: la società scissa iscrive nel proprio attivo la partecipazione ricevuta nella società beneficiaria per un valore pari a quello contabile degli elementi trasferiti. Ne consegue che, in linea generale, non emergono plusvalori in relazione ai beni assegnati alla beneficiaria.
Con riferimento a eventuali avanzi o disavanzi, si osserva che, nel caso in cui la società beneficiaria sia di nuova costituzione, tali differenze non dovrebbero manifestarsi. Ciò in quanto il capitale della beneficiaria è determinato sulla base del valore netto contabile del patrimonio trasferito dalla società scissa.