Cessione dei crediti fiscali da DTA ex art. 44-bis: una modalità "alternativa" solo nella forma?

Il contributo esamina la disciplina della cessione dei crediti da DTA trasformate e le recenti prese di posizione dell'Agenzia delle Entrate, mettendo in luce l'apparente frizione sistemica tra la lettera dell'art. 44-bis e la sua applicazione concreta.

È online la pubblicazione redatta da Emanuele Amati, Senior Manager Tax Advisory, e Carlotta Padua, Manager Tax Advisory, per la rivista Amministrazione e Finanza di Wolters Kluwer.

Premessa

L'art. 44-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (1) ha consentito la trasformazione in credito d'impo­sta delle attività per imposte anticipate riferite alle perdite fiscali e all'eccedenza ACE, qualora la società avesse ceduto a titolo oneroso, entro il 31 dicembre2021, crediti pecuniari van­tati nei confronti di debitori inadempienti (2). La disciplina fiscale di cui dall'art. 44-bis si colloca nel più ampio contesto degli strumenti volti a sostenere le imprese sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare il contesto di incer­tezza economica (3) mediante la conversione di componenti fiscali attive - iscritte o meno in bilancio - in crediti d'imposta. 

La norma, nell'introdurre tale meccanismo, delinea un quadro operativo complesso, che attribuisce alle società la possibilità di utiliz­zare i crediti derivanti dalla trasformazione secondo modalità differenti: compensazione, cessione e rimborso

Nonostante l'apparente chiarezza formale del­l'impianto normativo, la prassi sembrerebbe aver evidenziato incertezze interpretative nella circolazione dei crediti, tenuto conto del richiamo degli artt. 43-bis e 43-ter del d.P.R. n. 602/1973 (a partire dal 2026, rispettivamente disciplinati dagli articoli 85 "Cessione dei crediti di imposta richiesti a rimborso" e 86 "Cessione delle eccedenze rimborsabili nell'ambito del gruppo" del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (4)).

In particolare, la norma, al comma 2 dell'art. 44-bis nel delineare le modalità di utilizzo dei crediti da DTA trasformate, sembrerebbe indi­care la cessione verso terzi ex art.43-bis come alternativa autonoma rispetto all'utilizzo in compensazione e alla richiesta di rimborso, sollevando tra gli operatori del settore nume­rosi interrogativi in considerazione della pecu­liare struttura di tale istituto.

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Cessione dei crediti fiscali da DTA ex art. 44-bis

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