La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Milano (“CGT Milano”) n. 219/10/26 (19 gennaio 2026) affronta un tema centrale nella fiscalità internazionale: l’Amministrazione Finanziaria può sindacare non solo il prezzo, ma anche l’ammontare delle operazioni infragruppo ai fini del transfer pricing?
Nel caso in esame l’Agenzia delle Entrate contesta, nell’ambito di un gruppo multinazionale assicurativo, una transazione di riassicurazione avvenuta tra la branch italiana e la casa madre francese: l’aspetto peculiare è la circostanza che il Fisco non ha contestato il prezzo della transazione in sé, ovverosia la commissione di riassicurazione, riconoscendone la piena conformità al valore normale, bensì l’ammontare dei premi ceduti ritenuto eccessivo rispetto ai dati di mercato (50% contro una media del 13%) forniti dall’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni (“IVASS”).
Il nodo centrale: il transfer pricing può estendersi al quantum?
Il cuore della contestazione riguarda il tentativo dell’Amministrazione di estendere il transfer pricing oltre una contestazione riguardo il prezzo, arrivando a sindacare scelte imprenditoriali quali la necessità economica, la dimensione o la razionalità delle operazioni infragruppo. In tal senso, la decisione della CGT Milano è chiara: questo tipo di estensione non è legittimo.
La CGT Milano richiama un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza: il transfer pricing, ai sensi dell’art. 110(7) TUIR, non è uno strumento per giudicare le scelte imprenditoriali, ma un meccanismo per verificare la coerenza del corrispettivo applicato rispetto al valore normale.
Ne consegue che:
- la percentuale di riassicurazione è una scelta tecnica e regolamentare, inserita nel perimetro gestionale dell’impresa;
- l’Amministrazione può valutare solo il prezzo, non la “quantità ottimale” di rischio che l’impresa dovrebbe cedere;
- una rettifica basata su quantità costituisce ingerenza indebita nelle strategie operative del contribuente.
Linee Guida OCSE sul Transfer Pricing
Questo approccio è pienamente coerente con le Linee Guida OCSE, le quali ammettono il disconoscimento di un’operazione infragruppo solo in presenza di:
- assenza di sostanza economica;
- strutture artificiose;
- schemi privi di razionalità commerciale.
Nel caso di specie, la sostanza dell’operazione non era mai stata messa in dubbio: alla cessione dei premi corrispondeva la cessione del rischio.
Quanto sopra conferma ulteriormente che l’intervento dell’Amministrazione Finanziaria, fondato esclusivamente sulla ritenuta eccessività dell’ammontare di premi ceduti, si pone in evidente contrasto sia con le Linee Guida OCSE sia con la ratio dell’art. 110 (7) del TUIR.
Tale disposizione non legittima alcuna valutazione sulle scelte imprenditoriali relative alla struttura, alla dimensione delle operazioni infragruppo e alla gestione del rischio.
Infatti, la determinazione della quota di riassicurazione rientra, invece, nella discrezionalità dell’impresa ed è influenzata da variabili tecniche, attuariali e regolamentari che non possono essere sindacate mediante un confronto con medie di mercato aggregate. Un simile approccio comporterebbe un’ingiustificata sostituzione dell'Amministrazione all'imprenditore.
La censura ai dati IVASS
Inoltre, la CGT Milano censura l'uso di dati IVASS aggregati, riferiti a imprese eterogenee per:
- rami assicurativi esercitati,
- dimensione aziendale,
- modello di business,
- struttura organizzativa;
- profilo di rischio.
Secondo la CGT Milano, semplici medie di settore non rappresentano un parametro idoneo a fondare una rettifica in materia di transfer pricing, soprattutto in assenza di una concreta e puntuale analisi di comparabilità.
Conclusioni
In conclusione, la sentenza in esame rappresenta un importante punto fermo: la rettifica fondata sul quantum, in assenza di contestazioni sul prezzo, è illegittima, soprattutto in settori regolamentati e tecnicamente complessi come quello assicurativo. Tale principio rafforza la distinzione tra controllo dei corrispettivi e insindacabilità delle scelte imprenditoriali, confermando che il perimetro applicativo del transfer pricing non può essere esteso fino a ricomprendere valutazioni sulla convenienza o proporzione economica delle operazioni.
Per i gruppi multinazionali, ciò conferma che una documentazione transfer pricing ben strutturata costituisce un presidio solido, non solo per dimostrare la conformità dei prezzi al principio di libera concorrenza, ma anche per contrastare tentativi dell’Amministrazione di estendere indebitamente l’ambito di applicazione della disciplina oltre i limiti normativi e interpretativi consolidati.