A oltre un anno dalla sentenza “Italgomme” della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), il sistema italiano delle verifiche fiscali, accessi e ispezioni è stato oggetto di importanti sviluppi normativi, giurisprudenziali e operativi.
La Corte ha evidenziato significative criticità nel quadro normativo nazionale, soprattutto in relazione alla tutela del domicilio e alle garanzie procedimentali.
La sentenza Italgomme: punto di svolta nelle verifiche fiscali
La sentenza del 6 febbraio 2025 della Corte europea dei diritti dell’uomo (causa n. 36617/18, caso “Italgomme”) ha ormai assunto un ruolo centrale nel dibattito sulle verifiche fiscali, costituendo oramai il “lead case” in materia.
La Corte ha ritenuto che la disciplina italiana in materia di accessi, ispezioni e controlli presso il domicilio – inteso anche come sede dell’attività economica – risulta in contrasto con l’articolo 8 della Convenzione EDU.
Il nodo principale riguarda l’ampio margine di discrezionalità riconosciuto all’amministrazione finanziaria, non accompagnato da adeguate garanzie procedimentali e da un controllo giurisdizionale effettivo.
Alla luce di questa pronuncia, e dei successivi interventi normativi e giurisprudenziali e di prassi, occorre verificare se il quadro attuale consenta di ritenere superate le criticità evidenziate a più riprese a livello sovranazionale.
I principi chiave della CEDU
La controversia nasce dal ricorso presentato da Italgomme Pneumatici S.r.l. e da altri soggetti, che hanno contestato le modalità di svolgimento delle verifiche fiscali subite ai sensi dell’articolo 52 del D.P.R. 633/1972 e dell’articolo 33 del D.P.R. 600/1973.
Principi affermati dalla Corte
La Corte EDU ha ribadito che:
- la nozione di domicilio include non solo l’abitazione privata, ma anche i locali aziendali e professionali.
- le verifiche fiscali ivi svolte costituiscono una forma di ingerenza che deve essere rigorosamente giustificata e delimitata.
Violazioni accertate
Nel caso esaminato, la Corte ha rilevato una serie di criticità:
- assenza di limiti all’oggetto e all’estensione delle verifiche;
- mancanza di una motivazione specifica degli atti autorizzativi;
- inesistenza di un controllo preventivo da parte di un soggetto terzo.
A ciò si aggiunge l’inadeguatezza del controllo giurisdizionale successivo (in sede tributaria o civile), ritenuto non effettivo né garantista, anche perché la mancanza di motivazione impedisce al contribuente una valutazione immediata della legittimità dell’accesso.
Richiamando il principio di proporzionalità, la Corte ha quindi concluso che la normativa italiana non garantisce un corretto bilanciamento tra potere ispettivo e tutela della sfera privata, perché sussiste un margine di discrezionalità illimitato per l’autorità pubblica, incompatibile con le garanzie convenzionali.
La conferma della CEDU: il caso Agrisud e le pronunce del 2026
Le criticità evidenziate nel caso Italgomme sono state ribadite dalla Corte EDU con la sentenza dell’11 dicembre 2025 (Agrisud), che ha nuovamente condannato l’Italia.
La Corte ha sottolineato il carattere sistemico delle violazioni, evidenziando come l’ordinamento interno non assicuri garanzie effettive contro accessi sproporzionati o arbitrari. La tutela dei diritti fondamentali deve invece essere assicurata anche nell’ambito delle verifiche fiscali.
La Corte di Strasburgo ha rilevato, tra i vari aspetti, che la maggior parte delle autorizzazioni alle ispezioni/accessi (nei casi sottoposti) risultava priva di una motivazione idonea a giustificarli; in un caso, l’accesso era avvenuto addirittura a oltre due anni di distanza dal rilascio dell’autorizzazione; e, nella generalità dei casi, l’ampiezza delle ispezioni non era in alcun modo circoscritta, consentendo l’accesso indiscriminato a tutta la documentazione fiscale delle società.
Gli effetti sulla giurisprudenza italiana
Le pronunce della Corte di Strasburgo hanno avuto un impatto immediato sulla giurisprudenza di legittimità.
- Con l’ordinanza n. 11910/2025, la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittima una verifica effettuata in assenza di un valido potere autorizzatorio, con conseguente nullità dell’atto.
- Con l’ordinanza n. 25049/2025 è stato chiarito che il giudice tributario deve verificare non solo la sussistenza dei gravi indizi, ma anche la correttezza della valutazione operata dall’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.
- Infine, l’ordinanza n. 25752/2025 ha valorizzato la nuova disciplina introdotta dal legislatore, richiamando l’obbligo di motivare in modo puntuale le ragioni dell’accesso.
Nel complesso degli arresti giurisprudenziale, muovendo dal caso Italgomme e dalle reazioni a livello interno, emerge un rafforzamento del sindacato giurisdizionale sulla legittimità delle verifiche, tanto che il Legislatore tributario ha dovuto necessariamente prendere atto della situazione ed intervenire.
L’intervento del legislatore
Per adeguarsi ai rilievi della Corte EDU, il legislatore è intervenuto sull’articolo 12 dello Statuto del contribuente con l’articolo 13-bis del D.L. 84/2025, integrandolo con una nuova previsione, secondo cui “ogni atto di autorizzazione e ogni processo verbale redatto in occasione di un accesso fiscale devono contenere una motivazione chiara, esplicita e adeguata delle ragioni che giustificano l’entrata nei locali del contribuente”.
La nuova disciplina introduce un obbligo di motivazione rafforzata degli atti autorizzativi e dei verbali di accesso. Non è pertanto più sufficiente un richiamo generico alle esigenze di controllo, in quanto devono essere indicati in modo puntuale gli elementi e le circostanze che rendono necessario l’accesso.
I verificatori, a partire dall’entrata in vigore della norma (3 agosto 2025) dovranno indicare gli elementi fattuali che hanno determinato la decisione di avviare un controllo sul contribuente. Si tratta, per esempio, di dati emersi da controlli su un terzo, da elementi emersi sulla base di ricerche, incroci su banche dati, ecc. Tutti questi elementi, che costituiscono il presupposto operativo dell’accesso, devono essere individuati puntualmente nell’atto affinché il contribuente possa capire perché la sua posizione è stata selezionata.
La norma richiede inoltre di indicare non solo le “condizioni” che hanno reso necessario l’accesso, ma anche le “circostanze”, cioè le effettive esigenze di indagine e di controllo in loco. Sarà pertanto necessario specificare perché la verifica non poteva essere svolta “a tavolino”, ma necessitava della presenza in loco dei verificatori.
Nuove istruzioni della Guardia di Finanza
In ragione della nuova previsione normativa, nonché dei precedenti giurisprudenziali, il comando generale del Corpo ha infatti impartito con l’inizio di marzo 2026 nuove istruzioni operative ai reparti di polizia tributaria dedicati alle verifiche fiscali.
Per avviare una verifica sul posto, i militari devono ora tenere a rifermento delle peculiarità specifiche nel programmare l’intervento:
- deve essere adeguato, intendendosi come idoneo a raggiungere lo scopo dell’indagine,
- necessario, per ottenere gli elementi a supporto dell’indagine.
Se la Guardia di Finanza può acquisire le informazioni tramite le proprie banche dati o attraverso una richiesta di documenti via Pec, deve preferire queste strade. Ad esempio, se l’obiettivo è l’esame della contabilità ordinaria, il verificatore deve prima valutare se la trasmissione telematica dei registri sia sufficiente. L’accesso fisico diventa legittimo solo se esiste un collegamento concreto tra la presenza dei militari nei locali e la raccolta di prove che non potrebbero essere acquisite diversamente. Il contribuente riceve così una tutela maggiore, poiché l’amministrazione deve dimostrare che il sacrificio dei suoi diritti è ridotto al minimo indispensabile.
Quando è giustificata la presenza fisica dei verificatori
Nonostante la stretta, la circolare operativa della Guardia di Finanza declina, con un approccio conservativo, una casistica in cui la presenza fisica dei verificatori è giustificata da una serie di circostanze, ad esempio:
- ricerca di documentazione extracontabile,
- della quantificazione reale delle giacenze presenti in magazzino,
- dell’identificazione dei lavoratori dipendenti presenti in azienda per contrastare il lavoro sommerso (ecc).
Di tali circostanza le autorizzazioni per l’accesso dovranno dar conto indicando le circostanze e condizioni che le giustifichino, senza soluzione di continuità con il novellato art. 12 dello statuto dei diritti del contribuente
Garanzie rafforzate, ma non ancora complete
Nonostante il rafforzamento delle garanzie, recepite dalla prassi della GdF, la normativa presenta ancora alcuni limiti.
- non è prevista una sanzione specifica per la mancanza o l’inadeguatezza della motivazione. In assenza di una disciplina ad hoc, trova applicazione l’articolo 7-quinquies dello Statuto, che prevede l’inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di legge.
- manca un controllo giurisdizionale preventivo sull’accesso. La tutela resta affidata a un sindacato ex post, che la stessa Corte EDU ha ritenuto insufficiente ab origine.
- Questo assetto rischia di lasciare spazio al permanere di verifiche di carattere esplorativo, non conformi al principio di legalità.
In tal senso occorre ricordare che il quadro degli arresti giurisprudenziali si è completato con due nuovi precedenti.
Con la sentenza relativa CEDU 8 gennaio 2026, n. 40607/19 e n. 34583/20 - caso Ferrieri-Bonassisa la Corte ha analizzato la disciplina inerente le indagini bancarie, ritenendola non soddisfacente dei requisiti legge, attribuendo alle autorità fiscali un margine di discrezionalità troppo ampio.
Secondo la Corte le diposizioni interne regolanti le indagini bancarie non posso ritenersi conforme ai requisiti di legalità richiesti dall’art. 8 della Convenzione, confermandosi, anche sotto questo profilo, le criticità dell’assetto dei poteri istruttori dell’ordinamento italiano.
Con la sentenza Edilsud (sentenza CEDU 5 marzo 2026, n. 32961/18 e 32984/18), nella quale sono stati confermati i principi già individuati in precedenza.
Nel caso esaminato, l’ingerenza ha interessato spazi nei quali l’esercizio dell’attività si svolgeva in ambienti ad uso promiscuo con quelli della vita privata del contribuente. In tale contesto, la Corte ha evidenziato come l’intensità dell’ingerenza, incidendo direttamente sul domicilio del contribuente, richieda garanzie procedurali rafforzate, tali da assicurare, in concreto, la verifica della necessità e della proporzionalità delle misure adottate, nonché l’intervento di un’autorità indipendente e l’effettività del controllo giurisdizionale.
Conclusioni: il sistema è davvero conforme alla CEDU?
Il sistema delle verifiche fiscali in Italia si sta progressivamente orientando verso un modello più garantista, in linea con i principi della Convenzione EDU. Tuttavia, l’equilibrio tra esigenze di controllo dell’Amministrazione finanziaria e tutela dei diritti fondamentali del contribuente non può ancora dirsi pienamente raggiunto.
Riforma dello Statuto del contribuente: adeguamento solo parziale
Un primo limite emerge dall’intervento normativo sull’art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente, che ha recepito solo in parte le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza europea.
La riforma ha certamente introdotto un obbligo di motivazione rafforzata per gli atti autorizzativi e per i verbali di accesso, ma non ha previsto una specifica sanzione in caso di inosservanza di tale obbligo.
Ed in assenza, l'unica disposizione applicabile in caso di inosservanza del precetto sembra essere quella contenuta nell'articolo 7-quinquies della medesima l. n. 212/2000, che stabilisce l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di legge.
E in questo senso la circolare della Guardia di Finanza di inizio 2026 si è semplicemente allineata alla nuova previsione.
Bisogna però tener conto delle previsioni della nostra Carta costituzionale, secondo cui (art. 117, comma 1, Costituzione) “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.
Non aver stabilito un precetto sanzionatorio ad acta potrebbe portare i verificatori, indipendentemente dalla portata delle istruzioni impartite, a non rendere una adeguata motivazione in caso di verifica, continuando a permanere la prassi di ispezioni di natura esplorativa ovvero prive di una finalità specifica e quindi altamente invasive.
Si tenga infine da conto che il nuovo assetto procedimentale stabilito dal legislatore non è intervenuto su un tema centrale quale la necessità di una tutela giurisdizionale immediata e non rimandata alla successiva fase contenziosa contro l’atto ipo-esattivo scaturente dall’accesso.
Non è stato previsto un controllo giurisdizionale effettivo sulle ragioni che giustificano l’ingerenza istruttoria; si ricorda che le sentenze della CEDU hanno ritenuto assolutamente insufficiente per tale scopo i ricorsi giurisdizionali presentati ex post dinanzi ai tribunali tributari o civili.
In termini procedimentali, infatti, anche l’inutilizzabilità delle risultanze istruttorie acquisite contra legem prevista dall’articolo 7-quinquies dello Statuto non costituisce affatto una risposta soddisfacente in tal senso in quanto anch’essa andrà devoluta al giudice tributario al fine di verificare sia la forma che la sostanza del provvedimento autorizzatorio, valutando la reale presenza dei gravi indizi.
Verifiche fiscali 2026
Il quadro che ne deriva conferma che l’attuale stato dell’arte lascia margini a contestazioni da parte del contribuente, supportato dalle ulteriori pronunce giurisprudenziali di matrice europea del 2026 che potrebbero trovare fondamento:
- nell’assenza dei presupposti di legalità connessi all’accesso;
- nella carenza o genericità della motivazione degli atti autorizzativi in termini di forma e sostanza;
- nella richiesta di inutilizzabilità degli atti e documenti acquisiti in sede di verifica;
- in una eventuale richiesta risarcitoria;
- fino ad una possibile eccezione di incostituzionalità della nuova normativa.
La constatazione, da parte della CEDU, dell’incompatibilità delle disposizioni nazionali in materia di verifiche fiscali con i principi della Convenzione EDU, in ragione della violazione del principio di legalità, può costituire il fondamento per contestare l’illegittimità degli atti impositivi fondati su tali disposizioni; si prospetta, altresì, che soltanto la promozione di dette azioni potrà assicurare anche nell’ordinamento italiano un livello di tutela del diritto al domicilio conforme a quello garantito dalla normativa sovranazionale.