Ha senso contestare, e non desistere sulle perdite fiscali derivanti da contributi "Covid"?

Nel presente articolo si verifica lo stato dell'arte dei procedimenti di verifica scaturiti a seguito delle contestazioni effettuate sulla problematica relativa alla riportabilità delle perdite fiscali in presenza dei c.d. contributi Covid-19.

È online la pubblicazione redatta da Matteo Ceccarelli (Tax Senior Manager), e Andrea Gioia (Tax Assistant), per la rivista Amministrazione e Finanza di Wolters Kluwer.

Premessa

Nel corso dello scorso autunno molte imprese hanno ricevuto schemi di atto o inviti al contraddittorio relativi ai vari contributi concessi nel periodo caratterizzato dalla pandemia Covid-19 nei quali, si noti bene, non è stata contestata l'assenza dei requisiti previsti ex lege per poter accedere a tali aiuti, quanto, piuttosto, il riporto delle perdite fiscali di periodo che, secondo la tesi degli uffici, avrebbe dovuto essere scorporato dell'importo dell'aiuto stesso.

Nel corso del 2020, nel periodo di diffusione del coronavirus Covid-19, al fine di attenuare le sue ripercussioni negative sull'economia dei paesi membri, la Commissione europea ha ritenuto che la principale risposta dovesse essere dai Governi nazionali a livello locale degli Stati membri.

In questo contesto, lo Stato italiano è intervenuto con alcuni interventi normativi a cascata in tutti i settori. Al fine di evitare che gli effetti sui contribuenti delle misure poste in essere potessero essere limitate, se non addirittura annullate, il legislatore tributario ha inteso escluderne la rilevanza reddituale con una previsione specifica. Con l'art. 10-bis 3 del D.L. n. 137/2020 ha previsto una disposizione di carattere generale applicabile a tutte le misure di sostegno erogate alle imprese per far fronte agli effetti negativi dell'epidemia, stabilendo che "I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

Fermo restando tale indicazione, a parare dell'Agenzia delle Entrate i sussidi ottenuti nel corso dell'emergenza pandemica dovevano essere scomputati dall'ammontare delle perdite riportabili. La ratio è che il contributo andrebbe qualificato come "provento esente", e per l'effetto il relativo importo, come detto dovrebbe essere sterilizzato dalla perdita fiscale riportabile ai sensi del terzo periodo del comma 1 dell'art. 84, D.P.R. n. 917/1986 (nel seguito T.U.I.R.), secondo cui "la perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'art. 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'art. 109, comma 5".

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