Quando una società italiana distribuisce dividendi a una società "madre" con sede in un altro Paese UE, può applicare l'esenzione dalla ritenuta prevista dall'art. 27-bis del DPR 600/1973 (norma di recepimento della Direttiva "madre-figlia"). Per farlo, la legge richiede che la società madre consegni alla figlia italiana, entro la data di pagamento dei dividendi, una certificazione delle autorità fiscali estere che attesti il possesso dei requisiti richiesti.
Nella pratica, questa certificazione arriva spesso in ritardo — magari perché le autorità estere impiegano più tempo del previsto a rilasciarla. Secondo la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione, questo ritardo non è sufficiente per negare l'esenzione.
Cosa ha stabilito la Cassazione
Con l'ordinanza n. 13128 del 7 maggio 2026, la Cassazione ha confermato un principio già espresso in precedenza (sentenza n. 27646/2023): il ritardo nella consegna del certificato non fa venir meno il diritto all'esenzione, se i requisiti previsti dalla legge erano già presenti al momento della distribuzione dei dividendi.
Il termine per la consegna del documento serve infatti a permettere alla società italiana di verificare, prima del pagamento, se può applicare correttamente l'esenzione — non è un requisito che condiziona l'esistenza stessa del diritto, ma solo il momento in cui questo viene dimostrato.
Perché la decisione è rilevante: evita che un semplice ritardo burocratico comporti la perdita definitiva dell’agevolazione. In altre parole, il ritardo nella consegna del documento non “cancella” il diritto all’esenzione: al più, sposta il problema sul piano dei rapporti tra la società figlia e l’Agenzia delle Entrate, lasciando comunque aperta la strada del rimborso per la casa madre estera, se dimostra - anche con un certificato ottenuto successivamente - che i requisiti erano già presenti al momento del pagamento.
Il caso concreto
Nella sentenza sopra citata, una società madre olandese aveva ricevuto dividendi da una società figlia italiana, ma la certificazione dell’autorità fiscale olandese era arrivata solo alcuni mesi dopo il pagamento. La società figlia aveva quindi versato la ritenuta ed era stata sanzionata per il ritardo, mentre la società madre aveva richiesto il rimborso di quanto trattenuto. La Cassazione ha accolto la richiesta di rimborso, riconoscendo che, alla data del pagamento, la società madre possedeva già tutti i requisiti sostanziali richiesti dalla Direttiva, a prescindere dal fatto che il certificato fosse stato materialmente rilasciato in un momento successivo.
Questa lettura trova conferma anche a livello europeo: è coerente con l'orientamento della Corte di Giustizia UE (causa C-828/24, del 5 marzo 2026, sulla direttiva interessi e canoni), secondo cui gli adempimenti documentali non possono prevalere sui requisiti sostanziali quando questi risultano effettivamente soddisfatti.
Il caso delle Convenzioni contro le doppie imposizioni
Un approccio in parte analogo emerge anche nell'ambito delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Pur trattandosi di una disciplina diversa da quella della Direttiva madre-figlia, la giurisprudenza della Cassazione appare orientata a valorizzare la sostanza dei requisiti convenzionali rispetto a una lettura eccessivamente formalistica degli adempimenti documentali.
- In tale prospettiva, si colloca la sentenza n. 10884/2023, relativa all'applicazione della Convenzione Italia-Regno Unito: la Corte ha affermato che il requisito documentale può ritenersi soddisfatto quando il certificato di residenza fiscale estero attesti la residenza del beneficiario nel periodo d'imposta interessato oppure alla data del rilascio.
- La successiva sentenza n. 28881/2024 ha riconosciuto al certificato di residenza fiscale un rilevante valore probatorio ai fini dell'accesso ai benefici convenzionali, ritenendolo normalmente idoneo a dimostrare la residenza fiscale del contribuente nello Stato estero.
Pur non affrontando direttamente il tema della tardiva acquisizione della documentazione, queste pronunce confermano la stessa impostazione di fondo: la documentazione fiscale deve dimostrare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma, senza trasformarsi in un ostacolo meramente formale al riconoscimento di benefici spettanti in base alla sostanza dei fatti.
Cosa cambia in pratica
Le pronunce recenti confermano una tendenza della giurisprudenza a privilegiare la verifica dei requisiti sostanziali rispetto a un approccio eccessivamente formalistico. In materia di esenzione da ritenuta sui dividendi ai sensi della Direttiva madre-figlia, il tardivo rilascio della certificazione fiscale estera non comporta di per sé la perdita del beneficio, purché sia possibile dimostrare che i requisiti erano già presenti al momento del pagamento.
Per le imprese, questo significa che eventuali ritardi nel rilascio della documentazione da parte delle autorità fiscali estere non precludono necessariamente il recupero dell'imposta versata. E' quindi consigliabile:
- acquisire la documentazione prima dell'erogazione dei dividendi, per ridurre il rischio di contestazioni nei confronti della società italiana pagatrice e consentire l'applicazione immediata dell'esenzione;
- predisporre tempestivamente sia la certificazione dell'autorità fiscale estera (residenza fiscale e requisiti richiesti), sia la dichiarazione della società madre relativa alle condizioni residue previste per il beneficio;
- utilizzare, a tal fine, i modelli approvati con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2013 oppure la modulistica predisposta dall'autorità fiscale estera competente, purché idonea a documentare la sussistenza dei requisiti nel periodo d'imposta di riferimento.