La stretta della legge di Bilancio 2026 sulle rettifiche di valore
La fiscalità delle rettifiche di valore sui crediti bancari torna al centro dell'attenzione con la Risoluzione n. 24/E del 24 giugno 2026, con cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento atteso dagli intermediari finanziari sul regime di deducibilità delle perdite attese introdotto dalla legge di Bilancio 2026. Il documento di prassi interviene su una novità normativa che ha modificato, temporaneamente, il trattamento fiscale delle svalutazioni dei crediti verso la clientela rilevate in applicazione dell'IFRS 9.
L'art. 1, commi 56-58, della legge n. 199/2025 prevede infatti che, per i periodi d'imposta dal 2026 al 2029, le svalutazioni relative ai crediti classificati negli stage 1 e 2 in base all'IFRS 9 non siano più integralmente deducibili nell'esercizio di imputazione a conto economico, ma debbano essere dedotte in quote costanti nell'anno di iscrizione e nei quattro successivi. La misura deroga alle regole ordinarie previste dall'art. 106, comma 3, del TUIR e dall'art. 6, comma 1, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 446/1997, che tradizionalmente consentono il riconoscimento fiscale immediato delle rettifiche di valore contabilizzate dagli intermediari.
Il ruolo dell'IFRS 9 e delle expected credit losses
Per comprendere la portata della novità occorre ricordare che, a partire dal 2018, l'adozione dell'IFRS 9 ha introdotto un modello di determinazione delle perdite su crediti basato sulle expected credit losses (ECL), sostituendo il precedente approccio "perdite sostenute" previsto dallo IAS 39. Gli intermediari sono quindi tenuti a stimare in via prospettica le perdite attese e a iscrivere in bilancio un fondo rettificativo, aggiornato periodicamente in base all'evoluzione del rischio di credito.
In questo contesto, la legge di Bilancio 2026 ha introdotto un differimento della deduzione, con l'obiettivo di anticipare il gettito erariale attraverso la distribuzione nel tempo del beneficio fiscale derivante dalle svalutazioni.
Il dubbio interpretativo: valore lordo o valore netto?
La formulazione della nuova disposizione aveva generato significative incertezze applicative. Il nodo riguardava la corretta individuazione della grandezza da assoggettare al meccanismo di deduzione quinquennale:
- assumere le svalutazioni rilevate in bilancio al lordo delle eventuali rivalutazioni contabilizzate nello stesso esercizio;
- oppure determinare la base di calcolo considerando il saldo netto delle rettifiche di valore dell'anno.
Non si trattava di una questione meramente teorica: la soluzione adottata avrebbe potuto incidere in misura significativa sulla determinazione dell'imponibile e degli acconti d'imposta dovuti dagli intermediari.
Il chiarimento della Risoluzione n. 24/E/2026
Con la Risoluzione n. 24/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le svalutazioni interessate dal regime di deducibilità differita devono essere assunte al netto delle rivalutazioni contabilizzate nel medesimo periodo d'imposta. In altri termini, il meccanismo della deduzione per quinti opera sulla rettifica di valore netta risultante dall'applicazione dell'IFRS 9, e non sull'ammontare lordo delle sole svalutazioni.
Secondo l'Amministrazione finanziaria, la conclusione trova fondamento nel funzionamento complessivo del sistema normativo che disciplina la fiscalità delle rettifiche di valore sui crediti verso la clientela:
- l'art. 106, comma 3, TUIR prevede espressamente che svalutazioni e perdite siano assunte al netto delle rivalutazioni risultanti in bilancio;
- la disciplina IRAP fa riferimento alle "rettifiche e riprese di valore nette".
La nuova disciplina della legge di Bilancio si limita quindi a modificare il momento temporale della deduzione, senza alterare la logica di determinazione della base imponibile.
Gli impatti fiscali e regolamentari per le banche
Il chiarimento è coerente con l'impianto sistematico della normativa e risolve una delle principali incertezze operative emerse nei primi mesi di applicazione della riforma. Resta però il fatto che la deduzione differita genera inevitabilmente differenze temporanee tra risultato civilistico e imponibile fiscale, con conseguente iscrizione di attività per imposte anticipate (DTA).
Su questo fronte, la legge di Bilancio 2026 introduce un ulteriore elemento di attenzione: il comma 57 esclude la possibilità di trasformare tali DTA in crediti d'imposta. La presenza di attività fiscali differite non convertibili può incidere negativamente sui coefficienti patrimoniali degli istituti di credito, con possibili effetti sulla competitività del settore bancario italiano rispetto agli operatori di altri Paesi europei.
Conclusioni
L'Agenzia delle Entrate ha confermato che il differimento quinquennale delle svalutazioni IFRS 9 va applicato sulla rettifica netta di periodo, in continuità con i principi già presenti nell'ordinamento tributario. Il chiarimento riduce l'incertezza applicativa in una fase particolarmente sensibile per il settore bancario, consentendo agli operatori di affrontare con maggiore certezza la determinazione del carico fiscale — fermo restando che in sede di trimestrale molti operatori erano già giunti alle medesime conclusioni.
Restano tuttavia aperti alcuni noti profili interpretativi e sistematici della disciplina, su cui il mercato attende ulteriori indicazioni dall'Amministrazione finanziaria.