Certificazione tardiva per esenzione madre-figlia
Esenzione madre-figlia e certificazione tardiva: la Cassazione chiarisce quando l'esenzione da ritenuta sui dividendi resta comunque valida.
La normativa sul Public Country-by-Country Reporting ("Public CbCR") disciplina l’obbligo, per determinate imprese e gruppi multinazionali, di rendere pubbliche informazioni fiscali, economiche e occupazionali su base geografica, giurisdizione per giurisdizione. L'obiettivo è duplice: rafforzare la trasparenza fiscale e contrastare i fenomeni di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili.
La disciplina nasce a livello europeo con la Direttiva (UE) 2021/2101 ed è stata recepita in Italia dal D.Lgs. n. 18/2024, che ha modificato il D.Lgs. n. 139/2015 introducendo il Capo I-bis (artt. 5-bis – 5-novies). A completare il quadro normativo interviene il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2952 della Commissione, del 29 novembre 2024, che definisce il modello comune e il formato elettronico per la redazione e la trasmissione della comunicazione.
In Italia, la normativa si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che hanno inizio a partire dal 22 giugno 2024.
L’art. 5-ter del D.Lgs 18/2024 definisce l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina. Sono tenuti alla redazione e pubblicazione del Public CbCR:
L’art. 5-quater del D.Lgs 18/2024, elenca le categorie di soggetti esenti dall’obbligo di redazione del Public CbCR, in particolare:
Secondo il modello comune europeo del Regolamento (UE) 2024/2952, il Public CbCR si articola in cinque sezioni:
Il Public CbCR è soggetto ad obblighi di pubblicazione e accessibilità, sulla base die quali la relativa comunicazione deve essere:
Il termine per adempiere agli obblighi di pubblicazione è fissato in 12 mesi successivi alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento.
Come evidenziato nei paragrafi precedenti, il decreto in commento trova applicazione a partire dai bilanci relativi agli esercizi che chiudono il 22 giugno 2024.
La responsabilità di redazione, pubblicazione e deposito ricade sugli amministratori; l'organo di controllo vigila sull'osservanza della normativa e riferisce all'assemblea.
L'art. 5-octies del D.Lgs. 18/2024 introduce inoltre un obbligo specifico per il revisore legale, chiamato a:
L'art. 5-novies del D.Lgs. 18/2024 prevede un sistema sanzionatorio graduato:
| Violazione | Sanzione |
| Omesso deposito | da 10.000 a 50.000 euro (art. 1, co. 145, L. 208/2015) |
| Deposito tardivo (entro 60 giorni dal termine) | da 5.000 a 25.000 euro (sanzione ridotta del 50%) |
| Deposito oltre 60 giorni | equiparato all'omesso deposito |
| Informazioni false o incomplete | sanzione raddoppiata |
L’organo competente all’irrogazione delle sanzioni sopra richiamate è l’Ufficio del Registro delle Imprese territorialmente competente in relazione alla sede del soggetto tenuto all’obbligo di pubblicazione del Public CbCR.
Si segnala che, alla data di pubblicazione del presente articolo, non sono stati ancora definiti dai suddetti uffici i criteri specifici per la determinazione, all’interno dei range sopra indicati, dell’importo puntuale delle sanzioni amministrative da applicare.
Il deposito avviene esclusivamente per via telematica tramite la Comunicazione Unica (ComUnica), compilando il Modulo S2 nei riquadri:
In particolare, l’ultimo riquadro di cui sopra dovrà essere compilato come segue:
La pratica deve riguardare solo la comunicazione CbCR, pertanto non devono essere compilati contestualmente altri riquadri del modulo S2. Inoltre, alla pratica deve essere allegato lo specifico documento (Country by Country Reporting), conforme alla tassonomia prevista dal regolamento della Commissione Europea 2024/2952.
Per la predisposizione della pratica è possibile utilizzare lo strumento online DIRE. In alternativa, è possibile avvalersi di altre soluzioni disponibili sul mercato, purché aggiornate alle più recenti specifiche tecniche della modulistica ministeriale necessaria per l’invio dell’adempimento.
Il decreto di approvazione delle nuove specifiche tecniche della modulistica ministeriale ha definito anche i requisiti minimi di compilazione e le condizioni essenziali in assenza delle quali la domanda di iscrizione viene automaticamente respinta dal sistema informatico, senza essere trasmessa all’Ufficio del Registro delle imprese (c.d. controlli automatici bloccanti).
Al fine di superare tali controlli in fase di invio della pratica, l’istanza deve rigorosamente rispettare le seguenti regole:
Costi: Diritti di segreteria e imposta di bollo
La presentazione della pratica è soggetta al pagamento dI.
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