OIC 10: il nuovo principio in bozza

A seguito delle risultanze derivanti da un progetto di ricerca avviato nel 2025, nel maggio 2026 l'Organismo Italiano di Contabilità è intervenuto sul principio contabile OIC 10 Rendiconto Finanziario, con una proposta di aggiornamento che introduce chiarimenti e novità su diversi aspetti, tra cui il punto di partenza dello schema, la presentazione di interessi e dividendi, la classificazione delle operazioni di factoring e reverse factoring.

È online la pubblicazione redatta da Silvia Carrara (Audit Partner) e Matteo Zanchettin (Audit Partner), per la rivista Amministrazione e Finanza di Wolters Kluwer.

Nel presente contributo vengono presentate le principali novità contenute nella bozza di principio, anche attraverso l'illustrazione di alcuni esempi contenuti nel nuovo standard ed evidenziando la finalità educativa perseguita dall'OIC nonché gli obiettivi di chiarezza, trasparenza e comparabilità a cui risultano volti gli aggiornamenti del principio.

Premessa

Secondo quanto disposto dall'art. 2423, comma 1, c.c., il rendiconto finanziario rappresenta uno dei documenti che, insieme allo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, fanno parte del bilancio d'esercizio per le società che predispongono il bilancio d'esercizio in forma ordinaria.

Sono invece esonerate dalla preparazione del rendiconto finanziario:

  • le società che redigono il bilancio in forma abbreviata
  • le micro-imprese

Inoltre, come indicato nel D.Lgs. n. 127/1991 (e successive modificazioni), che disciplina il bilancio consolidato, il rendiconto finanziario costituisce uno dei documenti integranti del bilancio stesso.

L'introduzione del rendiconto finanziario quale documento che compone il bilancio è avvenuta a seguito delle novità introdotte nell'ordinamento italiano dal D.Lgs. n. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE, modificando l'art. 2423 del codice civile e introducendo il nuovo art. 2425-ter c.c., che disciplina il contenuto del rendiconto finanziario.

In particolare, la norma stabilisce che i flussi oggetto di rappresentazione sono i flussi di disponibilità liquide e che tali flussi sono distinti a seconda che si riferiscano:

  • all'attività operativa
  • all'attività di investimento
  • all'attività di finanziamento

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OIC 10 - il nuovo principio in bozza

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